Diagnosi Energetica 2025: Cosa Devono Sapere le Aziende
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Introduzione alle Nuove Normative sulla Diagnosi Energetica
Panoramica del D.Lgs 102/2014 e Aggiornamenti Successivi
Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014, rappresenta il recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva Europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Questo decreto fondamentale mira a stabilire un quadro di misure concrete per promuovere e migliorare l'efficienza energetica nel territorio nazionale, concorrendo in modo significativo al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico.
Il decreto non si limita a fissare obiettivi generali, ma detta norme specifiche finalizzate a rimuovere gli ostacoli presenti nel mercato dell'energia e a superare le carenze che frenano l'efficienza sia nella fornitura che negli usi finali dell'energia. Tra gli obiettivi primari, il D.Lgs. 102/2014 si prefiggeva il raggiungimento di un risparmio nazionale cumulato di energia finale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
È importante sottolineare che il quadro normativo in materia di efficienza energetica è dinamico e soggetto ad aggiornamenti. Infatti, il D.Lgs. 102/2014 è stato successivamente modificato e integrato da ulteriori provvedimenti legislativi, tra cui spicca il D.Lgs. 73/2020, che ha introdotto significative novità in linea con la Direttiva Europea 2018/2002.
Obiettivi delle Nuove Disposizioni Legislative
La recente direttiva europea sull’efficienza energetica 2023/1791 di settembre 2023, fornisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica come fondamento di un sistema industriale integrato, che tenga conto non solo dei risultati ottenuti, ma anche delle azioni intraprese per raggiungere tale obiettivo.
Questa nuova direttiva sull'efficienza energetica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ha un impatto significativo sull'Italia, in quanto gli stati membri dovranno recepire le disposizioni nella legislazione nazionale entro l'11 ottobre 2025. Gli obiettivi del Green Deal per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 identificano l'efficienza energetica come un settore prioritario per contribuire alla completa decarbonizzazione dei settori economici dell'UE. La direttiva introduce un limite vincolante a livello di Unione Europea: gli Stati membri dovranno ridurre collettivamente i consumi energetici dell'11,7% entro il 2030.
Chi è Soggetto all'Obbligo di Diagnosi Energetica nel 2025
La normativa principale che disciplina le diagnosi energetiche in Italia è il Decreto Legislativo 102/2014, che ha recepito la Direttiva europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Sulla base di quanto suindicato, è importante notare che con la recente Direttiva (UE) 2023/1791, che dovrà essere recepita dall’Italia entro ottobre 2025, ci sono stati degli aggiornamenti significativi. Ecco un riepilogo dei soggetti obbligati e delle scadenze:
Soggetti obbligati secondo il DLgs. 102/2014:
• grandi imprese: imprese che rientrano nella definizione di "grande impresa" secondo le normative europee (generalmente, quelle con più di 250 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro);
• imprese energivore: imprese ad alto consumo energetico classificate secondo i requisiti definiti dal DL 29 settembre 2023, a seguito della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01.
Le diagnosi energetiche previste dal D.lgs 102/2014 hanno una cadenza quadriennale, quindi le scadenze dipendono dalla data dell'ultima diagnosi effettuata.
Aggiornamenti, per quanto riguarda gli obblighi di diagnosi energetica, derivanti dalla Direttiva (UE) 2023/1791 il cui recepimento nella normativa italiana è previsto entro ottobre 2025:
• le grandi imprese e le imprese energivore rimangono soggette all'obbligo di diagnosi energetica quadriennale;
• obblighi specifici per i sistemi di gestione dell'energia (certificati EN ISO 50001) per le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 85 terajoule (TJ);
• obbligo di diagnosi energetica (redatta in conformità alla norma EN 16247-1) per le imprese con un consumo superiore a 10 terajoule (TJ);
• obbligo di monitoraggio e pubblicazione della prestazione energetica per i data center con potenza IT installata superiore ai 500 kW.
Il prossimo recepimento (ottobre 2025) della nuova Direttiva sull’Efficienza Energetica, necessita che tutte le aziende effettuino una valutazione per verificare le proprie posizioni e gli eventuali obblighi.

Definizione di Grandi Imprese e Imprese Energivore
Come specificato da ENEA, relativamente alle diagnosi energetiche di cui al DLgs 102/2014, un'impresa è considerata “grande impresa” quando il requisito occupazionale (più di 250 unità effettive) sussiste congiuntamente a un fatturato superiore a 50 milioni di euro o a un totale di bilancio annuo superiore di 43 milioni.
Per la definizione di impresa energivora, come definito dal DL 29 settembre 2023, si rimanda al link https://www.e4f.it/blog/sessione-suppletiva-marzo-2024-elettrivori-e-gasivori
Il ruolo di ENEA
L'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) è il riferimento nazionale nel campo delle diagnosi energetiche in Italia, agendo come punto di riferimento tecnico-scientifico e operativo. In particolare, le sue funzioni principali includono supporto tecnico scientifico, monitoraggio e promozione dell’efficienza energetica,
Chi sono i soggetti abilitati alla redazione della diagnosi energetica
I soggetti abilitati alla redazione di diagnosi energetiche sono principalmente due categorie professionali, come stabilito dal Decreto Legislativo 102/2014:
• Società di Servizi Energetici (ESCO): aziende specializzate nell'offerta di servizi per l'efficienza energetica, tra cui la realizzazione di diagnosi energetiche, certificate secondo la norma UNI CEI 11352 come E4F (https://www.e4f.it/chi-siamo ).
• Esperti in Gestione dell'Energia (EGE): professionisti, in possesso delle competenze necessarie per effettuare diagnosi energetiche e valutare l'efficienza energetica di un'organizzazione, certificati secondo la norma UNI CEI 11339;

Passaggi Chiave per Eseguire una Diagnosi Energetica Conforme
La normativa nazionale vigente prevede che le diagnosi energetiche vengano svolte in conformità alla norma UNI CEI EN 16247 che definisce i requisiti per le diagnosi energetiche.
Raccolta e Analisi dei Dati Energetici
La diagnosi deve seguire una metodologia strutturata e documentata, garantendo la ripetibilità e la comparabilità dei risultati.
La raccolta dati deve essere accurata ed i consumi devono essere ottenuti da un sistema di monitoraggio fisso oppure con apposite campagne di misura.
Analisi dei consumi deve essere svolta con competenza allo scopo di:
• identificare i principali vettori energetici utilizzati (elettricità, gas, combustibili per autotrazione, ...);
• valutare i consumi specifici per area o processo produttivo;
• analizzare i profili di carico e le variazioni stagionali dei consumi.
Opportunità di Risparmio Energetico
Le attività di discovery ed analisi sono funzionali alla definizione delle opportunità di miglioramento energetico, e, nello specifico:
• individuazione di interventi per ridurre i consumi energetici e migliorare l'efficienza;
• valutazione tecnico-economica degli interventi proposti, con stima dei risparmi energetici e dei tempi di rientro dell'investimento;
• identificazione delle priorità degli interventi in base alla loro fattibilità e al potenziale di risparmio.
Redazione e Presentazione del Rapporto di Diagnosi
La diagnosi di completa con l’elaborazione di un rapporto di diagnosi chiaro e completo, che documenta i risultati dell'analisi e le raccomandazioni proposte.
Il rapporto deve includere informazioni dettagliate sui consumi energetici, sugli interventi di miglioramento e sui relativi benefici.
Rendicontazione annuale dei consumi
Il DLgs 102/2014 prevede che i soggetti obbligati, oltre alla diagnosi, abbiano l'obbligo di comunicare ad ENEA i risparmi di energia ottenuti rispetto all'anno precedente, e in condizioni normalizzate.
Nella sostanza, l'obbligo di rendicontazione annuale si concentra sui risparmi energetici conseguiti, con l'obiettivo di monitorare e promuovere l'efficienza energetica a livello nazionale
Scadenze e Sanzioni: Cosa Rischiano le Aziende Non Conformi
Termini per la Presentazione della Diagnosi
I soggetti obbligati sono tenuti ad effettuare la diagnosi energetica ogni quattro anni. Oltre alla realizzazione delle diagnosi, è obbligatorio trasmettere i risultati all'ENEA attraverso l'apposito portale (https://audit102.enea.it/ ).
Conseguenze Legali e Finanziarie della Non Conformità
Le sanzioni per i soggetti obbligati che non presentano la diagnosi energetica sono disciplinate dal Decreto Legislativo 102/2014. In sintesi:
Mancata esecuzione della diagnosi: le imprese obbligate che non effettuano la diagnosi energetica entro le scadenze previste sono soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 4.000 a 40.000 euro;
Diagnosi non conforme: nel caso in cui la diagnosi venga effettuata ma risulti non conforme alle prescrizioni di legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2.000 a 20.000 euro;
È importante sottolineare che il pagamento della sanzione non esonera l'azienda dall'obbligo di effettuare la diagnosi energetica e di comunicare i risultati alle autorità competenti. Pertanto, l'adempimento degli obblighi normativi rimane fondamentale per evitare ulteriori conseguenze.
Benefici della Diagnosi Energetica Oltre la Conformità Normativa
Miglioramento dell'Efficienza Operativa
La diagnosi identifica le inefficienze e gli sprechi di energia, consentendo di adottare misure per ridurre i consumi e, di conseguenza, i costi di approvvigionamento energetico.
L'analisi dettagliata dei consumi permette di individuare le aree in cui è possibile ottimizzare l'utilizzo dell'energia, migliorando l'efficienza complessiva dell'azienda
Accesso a Incentivi e Agevolazioni Fiscali
La diagnosi energetica fornisce la base tecnica per dimostrare l'efficacia degli interventi di efficientamento energetico, per cui svolge un ruolo fondamentale nei bandi o misure agevolative dell’efficienza energetica. E’ sempre più frequente che per la partecipazione a bandi di questo tipo sia obbligatorio per le aziende presentare la diagnosi energetica redatta in conformità alle norme di riferimento.
Certificazione ISO50001 e diagnosi energetica
La diagnosi energetica è strettamente funzionale alla ISO 50001, la norma internazionale che specifica i requisiti per un sistema di gestione dell'energia. Ecco come si collegano
La diagnosi energetica fornisce un'analisi dettagliata dei consumi energetici e delle opportunità di miglioramento, dati fondamentali per l'implementazione di un SGE conforme alla ISO 50001.
Da recenti chiarimenti da parte di ENEA, le aziende energivore che si sono dotate di un sistema di gestione dell’energia certificato secondo la ISO 50001, che beneficiano dello sgravio economico in bolletta da parte di CSEA, devono comunque assolvere l’obbligo previsto dal Dlgs 102/2014 e redarre la diagnosi energetica conforme.
Condizionalità green (green conditionalities) e diagnosi energetica
Con le nuove “condizionalità green”, le imprese ad alto consumo di energia(energivore), oltre agli obblighi di esecuzione della diagnosi energetica, devono ora obbligatoriamente soddisfare una condizionalità green tra le tre opzioni concesse:
a) dare attuazione agli interventi di efficientamento energetico previsti dalla diagnosi che abbiano un “tempo di ritorno” inferiore ai tre anni e un investimento proporzionato all’agevolazione;
b) coprire almeno il 30% dei consumi con energia da fonti che non emettono CO2;
c) investire almeno il 50% dell’agevolazione in progetti per la riduzione di emissioni di gas serra.
L’opzione a) è strettamente vincolata alla diagnosi energetica che determina gli interventi obbligatori a carico dell’azienda, pena la restituzione dell’incentivo.
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