lavoratori che fanno dei monitoraggi all'interno di un'azienda

Obbligo di diagnosi energetica e obbligo di ISO 50001: cosa cambierà per le aziende dopo il recepimento della Direttiva UE 2023/1791

La nuova Direttiva efficienza energetica (Direttiva UE 2023/1791) per le aziende italiane

La Direttiva UE 2023/1791 (EED) è il pilastro del Green Deal europeo volto a ridurre i consumi energetici in maniera significativa entro il 2030, basandosi sul principio "Energy Efficiency First".

Per le aziende italiane comporta una vera rivoluzione: i nuovi obblighi non dipenderanno più dalla dimensione aziendale (PMI o grande impresa, elettrivori, gasivori, numero di addetti, fatturato annuo), ma unicamente dai consumi energetici effettivi.

Attenzione che, nonostante il ritardo di recepimento da parte dell’Italia, la prima scadenza vincolante rimane il 11/10/2026.

 

Le nuove soglie di consumo: chi è obbligato nel 2026? 

 

Dal criterio dimensionale ai terajoule (TJ): i nuovi soggetti obbligati e le energivore

La nuova Direttiva efficienza energetica cancella il vecchio criterio basato sulle dimensioni aziendali, ovvero  su fatturato e dipendenti (PMI vs Grandi Imprese), introducendo un approccio oggettivo legato unicamente ai consumi energetici reali.

In Italia, questo cambio di paradigma costringe molte aziende (ad es. PMI), prima escluse, a dover adempiere agli obblighi in ambito energetico finora riservati solo ad aziende ed industrie con determinate caratteristiche dimensionali.

Nello specifico, gli obblighi dettati dalla nuova normativa si articolano ora su tre livelli crescenti e basati esclusivamente dei consumi:

  • consumi sotto i 10 TJ/anno: nessun obbligo, ma raccomandazione di buone pratiche.

  • consumi sopra i 10 TJ/anno: obbligo di diagnosi energetica ogni 4 anni e attuazione del piano di azione per l’efficienza energetica (PAEE);

  • Sopra gli 85 TJ/anno: obbligo di implementare un sistema di gestione dell’energia (SGE) certificato secondo la norma ISO 50001.

 

Come calcolare il consumo energetico annuo per la compliance

La Direttiva stabilisce che l'obbligo scatta in base al consumo medio annuo degli ultimi tre anni precedenti all'anno di verifica.

Per la prima scadenza di ottobre 2026, le aziende dovranno fare riferimento alla media dei consumi energetici totali relativi agli anni 2023, 2024 e 2025.

 

Quali consumi energetici devono essere considerati nel calcolo

Il calcolo deve includere tutti i vettori energetici consumati dall'organizzazione all'interno del proprio perimetro operativo. Dovranno essere sommati:

  • energia elettrica (prelevata dalla rete e l’eventuale autoconsumo da impianti di autoproduzione);
  • combustibili fossili (ad. es. gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile) usati per il riscaldamento, i processi industriali o la flotta aziendale interna;
  • vettori termici acquistati (teleriscaldamento, teleraffrescamento, vapore o acqua calda acquistati da terzi);
  • biomasse o altre fonti rinnovabili combuste in sito.

 

Unità di misura standard dei consumi

I consumi devono essere convertiti in un'unica unità di misura energetica standard. La Direttiva Europea utilizza il Terajoule (TJ), mentre in Italia si fa spesso riferimento alle Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP).

Per farlo, si utilizzano i Poteri Calorifici Inferiori (PCI) standard o i coefficienti ufficiali (es. tabelle Eurostat o ENEA).

 

Formule di conversione principali:

  • energia elettrica: 1 MWh  = 0,0036 TJ = 0,086 TEP 

  • gas naturale: 1 Smc = 0,0353 TJ = 0,83 TEP (valore approssimato, il   dato preciso dipende dal PCI reale indicato dal fornitore)

  • Gasolio: 1 tonnellata = 0,0423 TJ = 1,01 TEP

 

Riepilogo delle soglie di compliance

 

Scadenze e sanzioni: il cronoprogramma del recepimento italiano 

La nuova direttiva efficienza energetica, approvata dall’Unione Europea nel 2023, non ha ancora visto il recepimento in Italia. La bozza del decreto di recepimento risulta in consultazione presso gli Enti coinvolti e ci si aspetta la pubblicazione a breve.

Lo schema di seguito riepiloga l’iter e le scadenze vincolanti.obblighi diagnosi energetica scadenze sanzioni

Teniamo a sottolineare che le scadenze sono vincolanti per le aziende, indipendentemente dalla pubblicazione del decreto italiano di recepimento della Direttiva.

Consigliamo le aziende, che sulla base dei propri consumi saranno obbligate agli obblighi, di attivarsi per tempo, senza attendere il decreto italiano di recepimento che, di fatto, sostituirà il D.lgs. 102/2014 (decreto che aveva recepito la precedente Direttiva efficienza energetica, sostituita dalla DIR 2023/1791).

 

Entrata in vigore del decreto attuativo e termini di presentazione 

Il percorso di recepimento italiano della Direttiva (UE) 2023/1791 (la cosiddetta Direttiva Efficienza Energetica o EED) si trova in una fase avanzata ma formalmente in ritardo.

Il termine perentorio imposto dall'Unione Europea per il recepimento nazionale della Direttiva era fissato per l'11 ottobre 2025. L'Italia (insieme ad altri Stati membri), nonostante sia nella fase finale di approvazione, ha mancato questa scadenza formale, entrando in una fase di "ritardo" tecnico rispetto a Bruxelles. 

Le bozze di decreto che circolano in via informale confermano che l'impianto tecnico è ormai blindato poiché ricalca fedelmente i vincoli europei. Le aziende non devono aspettarsi sorprese dell'ultimo minuto. 

 

Cosa rischiano le imprese inadempienti: sanzioni amministrative e controlli ENEA

Le aziende che non rispettano gli obblighi e le scadenze introdotte dalla Direttiva (UE) 2023/1791 rischiano conseguenze pesanti, sia sul piano economico che su quello operativo.

In Italia, l'impianto sanzionatorio ragionevolmente si aggancerà a quello storico del D.Lgs. 102/2014 (lo schema di decreto per il recepimento formale della nuova Direttiva ne conferma e inasprisce i termini).

I rischi principali si dividono in tre categorie:

  • sanzioni amministrative: sulla base di quanto previsto dal precedente decreto, le sanzioni amministrative potranno andare dal 4.000 € ai 40.000 €.

  • Il pagamento delle sanzioni, in ogni caso, non cancella l’obbligo;

  • esclusione e revoca degli incentivi: questo è spesso il danno economico più rilevante per un'azienda energivora. Il mancato adempimento comporta la perdita delle agevolazioni sulle bollette (CSEA) ed esclusione dai principali meccanismi di incentivazione statale;

  • danni commerciali e reputazionali.

 

Gli obblighi per le aziende 

 

Aziende con consumo medio annuo >10 TJ (>280 TEP)

Le aziende con un consumo annuo medio di energia superiore a 10 TJ nei tre anni precedenti, sempre considerando tutti i vettori energetici, e che non adottano un sistema di gestione energetica, siano soggette ad una diagnosi energetica (secondo le norme EN 16247) svolto da un soggetto accreditato (tra cui ESCo). 

La nuova direttiva non considera la diagnosi fine a se stessa, ma rappresenta l’innesco di un processo all’interno dell’azienda. L’organizzazione infatti deve dotarsi di un PAEE (piano d’azione per l’efficienza energetica), ovvero un documento che parte dalla diagnosi e:

  • trasforma le raccomandazioni della diagnosi in interventi cantierabili, dotati di cronoprogramma, stime dei costi e relativi indicatori di monitoraggio;

  • il PAEE dovrà essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione (CdA) e pubblicato nella relazione annuale dell’impresa 

Il PAEE dovrà essere sviluppato entro tre anni dall’entrata in vigore della direttiva, ovvero entro l’11 ottobre 2026.

Gli audit energetici successivi dovranno essere condotti almeno ogni quattro anni.


Aziende con consumo medio annuo >85 TJ (>2300 TEP)

Le aziende con un consumo annuo medio di energia superiore a 85 TJ (Terajoule) nei tre anni precedenti (prendendo in considerazione tutti i vettori energetici) devono implementare, ed ottenere la certificazione da un Ente di terza parte, un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) conforme alla norma EN ISO 50001 entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, ovvero entro l’11 ottobre 2027.

 

 

Le competenze di E4F a servizio dell’efficienza energetica delle imprese

E4F sviluppa soluzioni per migliorare l’efficienza nell’uso dell’energia nelle aziende, applica le migliori soluzioni tecnologiche disponibili in base alle reali esigenze dell’utenza, riduce i costi energetici dei clienti, aumenta la competitività e la sostenibilità delle imprese.
In qualità di ESCO certificata UNI CEI 11352 a partire dal 2016, ha maturato un’elevatissima esperienza nella redazione di diagnosi energetiche in molti settori industriali.

L’esperienza consolidata nella consulenza sui Sistemi di Gestione, supportata dalla competenza specialistica del team in ambito energia, permette ad e4F di essere il partner adeguato alle aziende che necessitano di una consulenza per l’implementazione, oppure l’ottimizzazione di sistemi di gestione ISO 50001.

 

 

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