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Attrezzature e impianti a pressione: Decreto 329/2004 e Direttiva PED

Attrezzature e impianti a pressione: Decreto 329/2004 e Direttiva PED

 

Le attrezzature a pressione sono normalmente utilizzate in diversi ambiti industriali e il loro impiego e gestione richiede il rispetto di specifici adempimenti da parte del datore di lavoro per garantire un ambiente lavorativo sicuro.
Ogni singola apparecchiatura deve essere progettata in modo specifico per il suo scopo e costruita per resistere alle pressioni e alle temperature che si verificheranno durante l'utilizzo.

Per garantire la sicurezza durante l’utilizzo da parte degli operatori, oltre che l’efficienza delle attrezzature stesse, è importante effettuare regolari ispezioni e manutenzioni.
Le anomalie più ricorrenti sui recipienti a pressione sono riconducibili a fenomeni quali corrosione, cedimento strutturale, riduzione di spessore del materiale, cricche sui materiali e sulle saldature.
Nel corso del tempo questi fenomeni sono diventati sempre più comuni e frequenti, e hanno portato all'introduzione di specifiche norme e misure di sicurezza, che avessero lo scopo di valutare l’effettivo stato di conservazione ed efficienza delle macchine: nasceva così nel 1999 la Direttiva PED.

 

La normativa PED

 

La Direttiva PED 97/23/CE, sostituita dalla nuova Direttiva 2014/68/UE, è una direttiva di prodotto emanata dall’Unione Europea, che disciplina la progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione.
Inoltre, stabilisce i requisiti minimi di sicurezza (RES) che il fabbricante deve rispettare per poter commercializzare i loro dispositivi con la marcatura CE in Europa.
La normativa PED non si applica solo alle grandi attrezzature industriali, ma anche a quelle di minori dimensioni, interessando specificatamente:

  • apparecchiature e recipienti a pressione;
  • generatori di vapore;
  • tubazioni di trasporto fluidi e relativi accessori di sicurezza;
  • insiemi, ovvero assemblati di varie attrezzature, di cui almeno un’attrezzatura a pressione.

Secondo la PED, un recipiente può essere classificato come a pressione solo se la pressione massima ammissibile PS è superiore a 0,5 bar (pressione relativa). Qualsiasi equipaggiamento con pressione uguale o inferiore a 0,5 bar non rientra nella PED e la sua sicurezza sarà disciplinata da altre direttive.

 

Il ruolo del fabbricante nelle norme PED

 

Il fabbricante ha un ruolo fondamentale nella normativa PED, poiché esso è il responsabile della produzione e della commercializzazione degli apparecchi a pressione nonché garante della sicurezza degli stessi.
Il fabbricante deve rispettare una serie di requisiti tecnici e amministrativi per poter commercializzare i propri prodotti. In particolare, deve redigere una Dichiarazione di Conformità (DoC) che attesti la conformità dell'apparecchio alle norme di sicurezza previste dalla PED.
Per arrivare a questo documento ci sono prima dei passi da eseguire, nello specifico:

 1. Identificare il livello di pericolosità dell’apparecchiatura tramite le Categorie di rischio, suddivise in base ai seguenti valori:
  • PS - livello della pressione ammissibile;
  • V o DN - dimensione dell’apparecchiatura;
  • TS - temperatura;
  • tipo e stato del fluido.
In base ai valori ottenuti dalle tabelle, i recipienti e le tubazioni vengono classificati in base alla loro categoria di rischio, che va da I a IV per i recipienti e da I a III per le tubazioni. Le categorie di rischio servono a definire le misure di sicurezza da adottare, come ad esempio la scelta dei materiali, l'adozione di sistemi di protezione e di monitoraggio, e la formazione del personale addetto alla gestione degli impianti.

2. La categoria di rischio di appartenenza determina l’identificazione dell’attività in uno o più Moduli di valutazione delle conformità.

3. L’ultimo passaggio, prima di approdare sul mercato comunitario, riguarda la marcatura CE dell’apparecchiatura e la possibilità di ricorrere all’Organismo Notificato solamente per le Categorie da II a IV.

Ad avvenuta commercializzazione, il fabbricante ha l'obbligo di monitorarne la sicurezza e di effettuare eventuali azioni correttive in caso di segnalazione di problemi o malfunzionamenti.

 

Gli obblighi dell'utilizzatore

L’ impiego degli impianti a pressione da parte dell’utilizzatore è regolamentata dal D.M. 329/2004, le quali dovranno essere prima segnalate, comunicate e denunciate all’INAIL.
Successivamente, devono essere verificate periodicamente con i seguenti adempimenti:


1. DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO
La Dichiarazione di messa in servizio è necessaria per tutti i recipienti semplici a pressione che hanno un volume V superiore a 25 litri e PS > 12 bar o a 50 litri e PS < 12 bar).
La Dichiarazione deve essere trasmessa ad INAIL, allegando un fascicolo tecnico riportante i seguenti documenti:
• elenco delle singole attrezzature con relativi valori;
• schema di impianto;
• relazione tecnica con le condizioni di installazione e di esercizio, misure di sicurezza e protezione;
• dichiarazione di attestazione conformità alle condizioni del manuale di uso e manutenzione.

2. VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO
La verifica di primo impianto decorre dal momento in cui gli impianti vengono installati e assemblati dall’utilizzatore. La stessa deve essere richiesta dall’utilizzatore ad INAIL, tramite applicativo CIVA, che ha lo scopo di controllare il funzionamento e la corretta installazione degli apparecchi in conformità alla normativa vigente e al manuale d’uso fornito dal fabbricante.

3. VERIFICHE DI RIQUALIFICAZIONE PERIODICA
Le verifiche di riqualificazione periodica consiste nell'ispezione delle membrature delle apparecchiature mediante esame visivo, controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.
La prima verifica periodica deve essere effettuata da Inail entro 45 giorni dalla richiesta, mentre le verifiche successive alla prima vengono effettuate dall’ASL nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
Le apparecchiature utilizzate e la loro categoria richiedono verifiche di funzionamento e integrità, la cui frequenza può essere verificata attraverso tabelle specifiche.
Qualora l’attrezzatura non renda possibile l’accessibilità in alcune parti, l’ispezione si può avvalere di altri metodi, quali la prova di pressione idraulica tramite flusso allo stato liquido o gas.

 

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• assistenza per la gestione del portale CIVA di INAIL
• consulenza al fabbricante di apparecchiature e impianti PED per la costituzione del fascicolo tecnico PED
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